Centro documentazione territoriale Maria Baccante

Consulta

 

 

Accesso:

L’Archivo storico e la sala studio sono aperti il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00.

Regolamento del centro di documentazione:

Articolo 1 Patrimonio archivistico

L’Archivio dello Stabilimento di Roma della Snia Viscosa è stato dichiarato di notevole interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio con provvedimento del 3 luglio 2012. Il fondo è a disposizione per la consultazione secondo le modalità formulate nel presente regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale sulla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche in tema di archivi.

Articolo 2 Accesso all’Archivio

L’accesso all’Archivio è libero. I documenti conservati sono liberamente consultabili, fatte salve le riserve di legge e le disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, che riguardano: a) i documenti di carattere riservato, riguardanti la politica estera o interna dello Stato, relativi ad affari degli ultimi cinquant’anni; b) i documenti contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. L’accesso è inoltre regolato delle norme previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi storici formulato dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 8/P del 14 marzo 2001, artt. 1 e 5 e futuri aggiornamenti e variazioni). L’accesso alla consultazione e alla Sala di studio è consentito previo appuntamento. Per accedere è necessario compilare il Modulo di accesso, in cui devono essere indicati nome e cognome, indirizzi e recapiti, eventuali istituti, associazioni ed enti per cui si svolge la ricerca, oggetto e finalità della ricerca stessa. I moduli di richiesta sono conservati ed archiviati; i dati personali e le altre informazioni in essi richiamati sono trattati esclusivamente ai fini statistici riguardanti il servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. L’utente avrà libero accesso ai mezzi di corredo cartacei e informatici a disposizione nonché la libera consulenza e aiuto del responsabile dell’Archivio.

Articolo 3 Consultazione

La documentazione individuata e valutata di interesse ai fini della ricerca va richiesta direttamente con la compilazione di un’apposita scheda. L’utente può effettuare sino a tre richieste contemporaneamente. Successivamente, una volta restituite al responsabile dell’Archivio le tre unità richieste, potrà effettuare ulteriori richieste compilando una nuova scheda. È assolutamente vietato prelevare personalmente i documenti dai locali di deposito. Le unità archivistiche sono tutte consultabili previo il rispetto delle condizioni indicate, ad esclusione di quelle considerate riservate dai responsabili dell’Archivio storico: per esse si applicano i limiti cronologici previsti dalle norme vigenti (cfr. art. 2). La stessa scheda può essere utilizzata per richiedere la riproduzione della documentazione.

Articolo 4 Norme di comportamento per la consultazione

I documenti richiesti in consultazione vanno trattati con il massimo riguardo. L’utente non deve alterare in alcun modo l’ordine delle unità documentarie consultate, apporre segni o appunti sulle stesse o appoggiare fogli o altre materiale sui documenti. Non è consentita in alcun modo la fuoriuscita delle unità documentarie dai locali dell’archivio nonché il loro prestito. Nella sala di studio è consentito l’uso di personal computer e di attrezzature di proprietà dell’utente.

Articolo 5 Riproduzione

La riproduzione di materiale archivistico è autorizzata a fini personali, di studio, scientifici, culturali. Le riproduzioni dei documenti, in qualsiasi formato acquisiti, non possono essere duplicate e ulteriormente riprodotte, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza preventiva autorizzazione del responsabile dell’Archivio.

La richiesta di riproduzione dei documenti mediante fotocopia, scansione elettronica o fotografia si esplica attraverso la compilazione della parte relativa a tali operazioni presente nella scheda di richiesta in consultazione. Devono essere indicate le carte di interesse, il numero di copie e la modalità di riproduzione (cartacea o digitale). L’autorizzazione può essere negata per particolari tipi di documenti. La riproduzione con fotocamera o altri strumenti digitali realizzata con mezzi propri dell’utente va concordata con i responsabili dell’Archivio. I costi relativi alla riproduzione delle unità documentarie, laddove sia richiesta una fotocopia, sono a carico dell’utente. Le fotocopie verranno consegnate una settimana dopo la richiesta.

Articolo 6 Pubblicazione e utilizzo della documentazione dell’Archivio

L’utente è tenuto a utilizzare il materiale riprodotto solo per le finalità della ricerca indicate nel momento dell’accesso all’Archivio. L’utente è inoltre tenuto a consegnare copia dell’eventuale pubblicazione in cui sia stato utilizzato o anche citato il materiale archivistico consultato.

Articolo 7 Rinvio

Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi storici e loro consultazione, con particolare riferimento al d.l.gs. n. 42/2004 e successive modificazioni, e al Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi storici formulato dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 8/P del 14 marzo 2001, artt. 1 e 5 e futuri aggiornamenti e variazioni).